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Gli ufficiali del congedo della categoria piloti od osservatori del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, i quali per motivi fisici abbiano perduto in modo permanente le qualita' necessarie al servizio di volo o che si presume abbiano perduto tali qualita' per non aver preso parte per due anni consecutivi alle annuali esercitazioni di allenamento, potranno essere trasferiti col loro grado ed anzianita' nel ruolo servizi
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
