Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Contro i provvedimenti dell'autorita' militare e' ammesso il ricorso gerarchico secondo le norme vigenti. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010
