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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con gli stanziamenti dei capitoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attivita' di servizio ed a pensioni ed assegni relativi per il personale in quiescenza degli stati di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.
Testo in vigore dal 30 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
