Sui reintegri oggetto dei presente provvedimento non sono dovuti interessi di ritardato pagamento. Le somme anticipate, per conto dello Stato, dalle Casse rischi e conguaglio, per il pagamento dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge, non sono ripetibili dalle Casse medesime nei confronti dello Stato.
Testo vigente dal 5 luglio 1956
