Sui reintegri oggetto dei presente provvedimento non sono dovuti interessi di ritardato pagamento. Le somme anticipate, per conto dello Stato, dalle Casse rischi e conguaglio, per il pagamento dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge, non sono ripetibili dalle Casse medesime nei confronti dello Stato.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;594~art14 · fonte del testo