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L'importo da corrispondere alle societa' assuntrici di servizi marittimi di preminente interesse nazionale per le revisioni ordinarie e straordinarie di cui agli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, n. 600, nonche' per la definizione delle partite connesse con l'esercizio dei predetti servizi sino al 30 giugno 1962, ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 600 del 1962, resta determinato, a tutto il 31 dicembre 1967, in lire 47 miliardi 857.530.548.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 6 febbraio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;975~art5 · fonte del testo