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L'importo da corrispondere alle societa' assuntrici di servizi marittimi di preminente interesse nazionale per le revisioni ordinarie e straordinarie di cui agli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, n. 600, nonche' per la definizione delle partite connesse con l'esercizio dei predetti servizi sino al 30 giugno 1962, ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 600 del 1962, resta determinato, a tutto il 31 dicembre 1967, in lire 47 miliardi 857.530.548. ((Dopo la definizione delle pendenze di cui al comma precedente, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato a liquidare le somme dovute in applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, n. 600, a tutto il 31 dicembre 1970, fino alla concorrenza del suindicato importo di L. 47.857.530.548)).
Testo in vigore dal 6 febbraio 1974 al 22 dicembre 2008
