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Il compenso di costruzione concesso dall'art. IX della legge 16 maggio 1901, n. 176, alle navi varate dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907 nella misura di L. 40 a tonnellata di stazza lorda per le navi a scafo metallico - piroscafi non inferiori a 400 tonnellate e velieri non inferiori a 100 tonnellate - e di L. 10 alle navi in legno - velieri non inferiori a 100 tonnellate - e' esteso alle navi stesse che sieno varate dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Testo in vigore dal 28 giugno 1906 al 11 luglio 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-28;260~art2 · fonte del testo