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Il compenso di costruzione concesso dall'art. IX della legge 16 maggio 1901, n. 176, alle navi varate dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907 nella misura di L. 40 a tonnellata di stazza lorda per le navi a scafo metallico - piroscafi non inferiori a 400 tonnellate e velieri non inferiori a 100 tonnellate - e di L. 10 alle navi in legno - velieri non inferiori a 100 tonnellate - e' esteso alle navi stesse che sieno varate dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1910. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1907, n. 355
2La L. 16 giugno 1907, n. 355 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con l'art. 1 della legge 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e le modificazioni portate ai medesimi con gli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, sono prorogati fino al 30 giugno 1910".
L. 13 giugno 1910, n. 306
3La L. 13 giugno 1910, n. 306 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con la legge del 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e successivamente con legge 16 giugno 1907, n. 355, fino al 30 giugno 1910, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1911". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La data 30 giugno 1908, indicata negli articoli 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1906, n. 260 e' sostituita dalla data 31 dicembre 1911 [...] ".
Testo in vigore dal 30 giugno 1910 al 1 luglio 1911
