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Il compenso di costruzione concesso dall'art. IX della legge 16 maggio 1901, n. 176, alle navi varate dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907 nella misura di L. 40 a tonnellata di stazza lorda per le navi a scafo metallico - piroscafi non inferiori a 400 tonnellate e velieri non inferiori a 100 tonnellate - e di L. 10 alle navi in legno - velieri non inferiori a 100 tonnellate - e' esteso alle navi stesse che sieno varate dal 1° luglio 1907 al ((30 giugno 1910)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1907, n. 355
2La L. 16 giugno 1907, n. 355 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con l'art. 1 della legge 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e le modificazioni portate ai medesimi con gli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, sono prorogati fino al 30 giugno 1910".
Testo in vigore dal 11 luglio 1907 al 30 giugno 1910
