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Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri in temporanea importazione, dall'ammontare delle restituzioni e' detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione. Nella ipotesi di cui al precedente comma, la bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti modello A-55 deve indicare, oltre quanto prescritto dalla legge doganale e dal relativo regolamento, anche la base delle detrazioni previste nel precedente comma.

Testo in vigore dal 5 agosto 1964 al 6 dicembre 1973

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