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Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta, generale sull'entrata da restituire a norma del precedente art. 1 deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata relativa ai materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione.
Testo in vigore dal 5 agosto 1954 al 20 dicembre 1961
