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A decorrere dall'anno scolastico 1972-73 e per gli anni scolastici successivi, fino a quando avranno svolgimento i corsi di cui all'art. 1, ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi stessi verra' corrisposto un compenso, nella misura di L. 105.000 al lordo per ogni corso, oltre al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio per i coordinatori non residenti.
Testo in vigore dal 12 ottobre 1974 al 25 giugno 1980
