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[1]A decorrere dall'anno scolastico 1972-73 e per gli anni scolastici successivi, fino a quando avranno svolgimento i corsi di cui all'art. 1, ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi stessi verra' corrisposto un compenso, nella misura di L. 105.000 al lordo per ogni corso, oltre al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio per i coordinatori non residenti.

[2]1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383

1

Il D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il compenso di L. 105.000 previsto dall'art. 3 della legge 17 agosto 1974, n. 483 a favore dei coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e' elevato a L. 200.000 per ogni corso".

Decreto 14 marzo 1981

2

Il Decreto 14 marzo 1981 (in G.U. 11/04/1981, n. 101), nel modificare l'art. 4 del D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Con la stessa decorrenza 1° gennaio 1981 ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattica e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, il compenso forfettario di L. 200.000 e' elevato a L. 220.000".

Testo in vigore dal 26 aprile 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1980 al 26 aprile 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 14 marzo 1981

    Il Decreto 14 marzo 1981 (in G.U. 11/04/1981, n. 101), nel modificare l'art. 4 del D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Con la stessa decorrenza 1° gennaio 1981 ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattica e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, il compenso forfettario di L. 200.000 e' elevato a L. 220.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-08-17;483~art3 · fonte del testo