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[1]A decorrere dall'anno scolastico 1972-73 e per gli anni scolastici successivi, fino a quando avranno svolgimento i corsi di cui all'art. 1, ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi stessi verra' corrisposto un compenso, nella misura di L. 105.000 al lordo per ogni corso, oltre al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio per i coordinatori non residenti.

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383

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Il D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il compenso di L. 105.000 previsto dall'art. 3 della legge 17 agosto 1974, n. 483 a favore dei coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e' elevato a L. 200.000 per ogni corso".

Testo in vigore dal 25 giugno 1980 al 26 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1980

Confronto con la versione in vigore dal 12 ottobre 1974 al 25 giugno 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383

    Il D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il compenso di L. 105.000 previsto dall'art. 3 della legge 17 agosto 1974, n. 483 a favore dei coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e' elevato a L. 200.000 per ogni corso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-08-17;483~art3 · fonte del testo