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All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede: quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione; quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'onere complessivo di lire 2.859,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede: per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonche' le disponibilita' conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903; per un importo non superiore a lire 1.040 miliardi con il ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in una o piu' soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro, o di speciali certificati di credito.

Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 2 luglio 1972

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 157/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito in legge con la legge 16 aprile 1974, n. 114 e come modificato dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160) come in epigrafe sollevata dai pretori di Ferrara, Modena, Genova e Bologna in relazione agli artt. 3 e 38 d…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 26 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art3 · fonte su Normattiva