L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dall'art. 22 lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi. Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - e' autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.2 Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali come dall'allegata tabella A. 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485

2

Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che la somma di lire 2.859,4 miliardi indicata al secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1969, numero 153 e' elevata a lire 3.078,4 miliardi.

D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114

5

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 24, commi 1 e 2) che "L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche dell'istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato con l'art. 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, viene ulteriormente aumentato per gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi. Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma e' determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire".

Testo vigente dal 4 marzo 1974

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/2020

    Questione inammissibile
    14 ottobre 2020

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'a…

    Art. 3 cost. · Art. 22 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 85/1982

    Questione infondata
    29 aprile 1982

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, e degli artt. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - già decise con sentenza n. 34 del 1981 - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in ca…

    Art. 3 cost. · Art. 1 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari · Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari · Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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