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Il periodo di corso legale di laurea e' riscattabile con le norme e le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione prima della entrata in vigore della presente legge e' concessa la facolta' a domanda di chiedere il riscatto entro due anni. Per i nuovi iscritti il riscatto del periodo legale di laurea deve essere richiesto entro il primo quinquennio di iscrizione.

Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 27 agosto 1972

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art50 · fonte su Normattiva