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Il periodo di corso legale di laurea e' riscattabile con le norme e le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione prima della entrata in vigore della presente legge e' concessa la facolta' a domanda di chiedere il riscatto entro due anni. 2 Per i nuovi iscritti il riscatto del periodo legale di laurea deve essere richiesto entro il primo quinquennio di iscrizione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485

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Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23 terdecies) che "Il termine indicato al secondo comma dell'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' prorogato per altri due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo in vigore dal 27 agosto 1972 al 3 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art50 · fonte su Normattiva