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L'esame di concorso previsto nell'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in due prove scritte e in una orale. Le prove scritte si svolgono in due distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
- 1)procedura civile e penale ed elementi di diritto civile e penale;
- 2)risoluzione di questioni attinenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie. La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ed e' diretta alla valutazione della preparazione professionale del funzionario e delle sue attitudini alle funzioni superiori. Alla prova orale sono ammessi i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte non meno di otto decimi. Essa non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi. Il concorso ha luogo davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 42 dell'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 196.
Testo in vigore dal 27 luglio 1962 al 15 maggio 1965
