Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 13 — Diffusione per radio o per televisione

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I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

Testo in vigore dal 28 aprile 1962 al 12 gennaio 2018

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/1981

    Questione inammissibile
    30 luglio 1981

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della L. 21 aprile 1962, n. 161 e dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale sollevata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza attesoché le norme della cui legittimità si discute attengono a giudizi in ordine ai quali il potere decisorio è attribuito in via esclusiva e rispettivamente al giudice istruttore (artt. 74 e 378 c.p.p.) e al giudice di sorveglianza (art. 634 c.p.p.) ne consegue il difetto di legittimazione del P.M. a sollevarle.

    Art. 222 c.p. · Art. 74 c.p.p. · Art. 378 c.p.p. · Art. 634 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art13 · fonte su Normattiva