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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' vietato il cumulo di un trattamento di attivita' con un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed annesso assegno di caro-viveri, di importo superiore a L. 50.0000 mensili, allorche' i predetti trattamenti sono a carico: dello Stato; delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; degli Enti parastatali ed, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico indicati nell'art. 9. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 11 marzo 1938, n. 420. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge cumulano i trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo devono optare, entro un mese dalla data predetta, per il trattamento che intendono conservare. Gli Enti di cui allo stesso primo comma, che siano o vengano comunque a conoscenza che un loro dipendente o pensionato fruisce, rispettivamente, di un trattamento ordinario non privilegiato, di quiescenza o di un trattamento di attivita' presso un altro degli Enti predetti, devono immediatamente sospendere il pagamento del trattamento di attivita' o di quiescenza fino a quando l'interessato non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 22 aprile 1949 al 13 aprile 1952

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 105/1963

    Questione infondata
    22 giugno 1963

    Posto che, - qualsiasi concezione voglia accogliersi circa la natura della pensione e pur ammettendo che questa rappresenti un'integrazione del trattamento economico del prestatore d'opera -, non si può negare che essa assolva un ruolo previdenziale e si colleghi, nell'an e nel quantum, alla particolare situazione personale e familiare degli aventi diritto, non può dirsi in contrasto col principio della proporzionalità della retribuzione, alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto dall'art. 36 Cost., il fatto che il trattamento pensionistico venga ridotto, per effetto dell'art. 14 legge 12 aprile 1949, n. 149, modif. dall'art. 14 legge 8 aprile 1952, n. 212, quando con esso concorra il godimento di un qualche trattamento di attività. Infatti il godimento di quest'ultimo riduce, quanto meno, l'esigenza previdenziale in funzione della quale la provvidenza fu predisposta.

    Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 37 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-04-12;149~art14 · fonte del testo