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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' vietato il cumulo di un trattamento di attivita' con un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed annesso assegno di caro-viveri, di importo superiore a L. 50.0000 mensili, allorche' i predetti trattamenti sono a carico: dello Stato; delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; degli Enti parastatali ed, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico indicati nell'art. 9. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 11 marzo 1938, n. 420. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge cumulano i trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo devono optare, entro un mese dalla data predetta, per il trattamento che intendono conservare. Gli Enti di cui allo stesso primo comma, che siano o vengano comunque a conoscenza che un loro dipendente o pensionato fruisce, rispettivamente, di un trattamento ordinario non privilegiato, di quiescenza o di un trattamento di attivita' presso un altro degli Enti predetti, devono immediatamente sospendere il pagamento del trattamento di attivita' o di quiescenza fino a quando l'interessato non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 22 aprile 1949 al 13 aprile 1952
