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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' vietato il cumulo di un trattamento di attivita' con un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed annesso assegno di caro-viveri, di importo superiore a L. 50.0000 mensili, allorche' i predetti trattamenti sono a carico: dello Stato; delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; degli Enti parastatali ed, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico indicati nell'art. 9. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 11 marzo 1938, n. 420. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge cumulano i trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo devono optare, entro un mese dalla data predetta, per il trattamento che intendono conservare. Gli Enti di cui allo stesso primo comma, che siano o vengano comunque a conoscenza che un loro dipendente o pensionato fruisce, rispettivamente, di un trattamento ordinario non privilegiato, di quiescenza o di un trattamento di attivita' presso un altro degli Enti predetti, devono immediatamente sospendere il pagamento del trattamento di attivita' o di quiescenza fino a quando l'interessato non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 aprile 1952, n. 212
5La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e' limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili."
Testo in vigore dal 13 aprile 1952 al 16 dicembre 2010
