I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente articolo 35. Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione. Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti corsi - la cui frequenza e' obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco. I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente. I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma. Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a 180 giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Testo vigente dal 22 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 567/1987

    Questione infondata
    18 dicembre 1987

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita` costituzionale allorche` identica questione sia stata gia` dichiarata infondata con precedente sentenza e nell'ordinanza di rimessione non si rinvengano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati dalla Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. e gia` dichiarata non fondata con sent. n. 222/1986 - dell'art. 44, commi terzo, sesto e settimo, L. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui esclude i docenti di attivita` musicali dai benefici ivi stesso previsti). - Cfr. S. n. 222/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 44 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 222/1986

    Questione infondata
    16 ottobre 1986

    La riassunzione e il mantenimento in servizio dei docenti (precari) di "educazione musicale" (materia curricolare) in servizio (per almeno 180 giorni) nell'anno scolastico 1980-81, e non anche dei docenti di "attività musicali" (libera attività complementare) in possesso del medesimo requisito, discende da una scelta del legislatore, il quale nell'ambito della propria discrezionalità, ha ritenuto non utilmente convertibili nelle forme di stabilizzazione e assorbimento in ruolo i docenti precari di "attività musicali", utilizzati per breve tempo e per marginali attività di doposcuola: e ciò anche in coerenza con il principio di buon andamento della p.a.. Pertanto la norma dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - che così dispone - non è in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ne' al riguardo rileva che i docenti di "educazione fisica" (materia curricolare) e quelli di "attività ginnico-sportive" (libera attività complementare) siano invece accomunati - dall'art. 43 della stessa l. n. 270 - ai fini dell'ammissione a procedure per la riqualificazione e l'assorbimento in ruolo analoghe a quelle previste dalla norma censurata: dacché - a parte la maggior durata (tre anni anziché 180 giorni) del servizio complessivamente richiesto per tale ammissione - la diversità delle situazioni di precariato e l'eterogeneità delle stesse "particolari categorie di personale docente" contemplate dal Capo IV del titolo III della legge succitata - sotto il quale si iscrivono gli artt. 44 e 43 - rendono vicendevolmente non comparabili i differenti criteri correlativamente adottati, la cui varietà non può essere valutata se non alla stregua delle singole rationes particolari che esprimono i fini con ciascuna norma perseguiti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 44 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 41 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art44 · fonte su Normattiva