Art. 12 — Decorrenza della normativa
Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge. Ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico.
Testo vigente dal 16 giugno 1984
