Art. 30
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[1]Al personale che dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni venga incluso nei turni di reperibilita' ai sensi del precedente articolo compete, per ogni giornata di turno, il seguente compenso:
[2]Capi reparto d'esercizio................. L. 1.000 Altro personale...................... " 700
[3]Al personale in turno di reperibilita', chiamato ad intervenire per esigenze dell'esercizio e' inoltre corrisposta, per ogni intervento ed in aggiunta al trattamento di cui al Capo V delle presenti disposizioni, una indennita' ragguagliata ad un'ora di compenso orario per lavoro straordinario stabilito per la qualifica rivestita. Tale indennita' retribuisce anche il lavoro compiuto nei primi trenta minuti dell'intervento.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 1 settembre 1978
