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((Al personale che viene incluso in turno di reperibilita' e' corrisposto il seguente compenso:

  • 1)indennita' di reperibilita' per ogni giornata di turno: dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;
  • 2)indennita' per ogni chiamata lire 4.500. Il personale che per qualsiasi motivo non e' assoggettato all'obbligo della reperibilita', ed e' eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennita' pari a quella di chiamata. Al personale chiamato ad intervenire per le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto, per la qualifica rivestita, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni)). 8
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L.1 agosto 1978, n. 448

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La L.1 agosto 1978, n. 448 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le indennita' fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilita' e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1 luglio 1978. Ha inoltre disposto (con l'art.12, comma 2) che "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, salva, per il personale appartenente alla sede di navigazione di Messina, la remunerazione delle prestazioni straordinarie relative alle manutenzioni effettuate dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della presente legge, non compensate in relazione a quanto previsto dalle precedenti norme in materia."

Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 14 gennaio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art30 · fonte su Normattiva