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Al personale che viene incluso in turno di reperibilita' e' corrisposto il seguente compenso:

  • 1)indennita' di reperibilita' per ogni giornata di turno: dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;
  • 2)indennita' per ogni chiamata lire 4.500. Il personale che per qualsiasi motivo non e' assoggettato all'obbligo della reperibilita', ed e' eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennita' pari a quella di chiamata. Al personale chiamato ad intervenire per le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto, per la qualifica rivestita, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni. 8 13
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L.1 agosto 1978, n. 448

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La L.1 agosto 1978, n. 448 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le indennita' fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilita' e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1 luglio 1978. Ha inoltre disposto (con l'art.12, comma 2) che "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, salva, per il personale appartenente alla sede di navigazione di Messina, la remunerazione delle prestazioni straordinarie relative alle manutenzioni effettuate dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della presente legge, non compensate in relazione a quanto previsto dalle precedenti norme in materia."

L. 24 dicembre 1985, n. 779

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con decorrenza dal 1 settembre 1984

La L. 24 dicembre 1985, n. 779 ha disposto(con l'art. 2, comma 1) che "I compensi previsti dal primo comma dell'articolo 30 dille disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 1 agosto 1978, n. 448, per il personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifiche dirigenziali, il quale viene incluso in turno di reperibilita', sono sostituiti, a decorrere dal 1 settembre 1984, dai seguenti: 1) indennita' di reperibilita' per ogni giornata di turno.. L. 4.050 2) indennita' per ogni chiamata........... L. 6.750"; (con l'art.2, comma 2) che "A decorrere dal 1 novembre 1985 i compensi di cui al precedente comma sono maggiorati del cinquanta per cento calcolato sulle misure dei compensi stessi in vigore al 31 agosto 1984. L'articolazione di tale maggiorazione sara' definita con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato."

Testo in vigore dal 14 gennaio 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art30 · fonte su Normattiva