Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 11 — Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero

Le navi nazionali che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per l'estero possono, per tutto il tempo dell'abbonamento, esercitare il cabotaggio fra, i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di ancoraggio.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art11 · fonte su Normattiva