Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 12 — Navi abbonate alle tasse di ancoraggio annuale per lo Stato che imprendono viaggi per l'estero

Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate, che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per la navigazione esclusiva fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato, possono essere autorizzate, durante il periodo di validita' e senza il pagamento di altra tassa, ad imprendere viaggi - con o senza operazioni di commercio - per l'estero. Le navi predette, al loro ritorno nello Stato, e sempre che sbarchino tutto o parte del carico imbarcato allo estero, sono soggette, nel solo primo porto di approdo, al pagamento della tassa di cui all'art. 1 o, quando ne ricorrano le condizioni previste, di quelle di cui all'articolo 2. Il tempo impiegato nei suddetti viaggi non sara' dedotto dal periodo di validita' della tassa annuale.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art12 · fonte del testo