capo I — TASSA DI ANCORAGGIO
- Art. 1 — Soggetti e misure della tassa di ancoraggio
- Art. 2 — Tassa di ancoraggio ridotta
- Art. 3 — Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio
- Art. 4 — Navi estere non equiparate alle nazionali
- Art. 5 — Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica
- Art. 6 — Misure contro la discriminazioni di bandiera
- Art. 7 — Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori
- Art. 8 — Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio
- Art. 9 — Trasformazione della tassa di ancoraggio già pagato
- Art. 10 — Proroga della validità della tassa di ancoraggio
- Art. 11 — Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero
- Art. 12 — Navi abbonate alle tasse di ancoraggio annuale per lo Stato che imprendono viaggi per l'estero
- Art. 13 — Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
- Art. 14 — Tassa d'ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti
- Art. 15 — Operazioni non qualificate commerciali ai fini della tassa di ancoraggio
- Art. 16 — Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio