Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 10 — Proroga della validità della tassa di ancoraggio

Il periodo di validita' della tassa di ancoraggio e' prorogato:

  • 1)per il tempo trascorso dalla nave in mi porto dello Stato in quarantena di osservazione o di rigore;
  • 2)per il tempo di sospensione, per causa di forza maggiore, accertata dalle autorita' marittime, dei lavori di riparazione nei bacini di carenaggio o sugli scali di alaggio nei quali trovasi la nave;
  • 3)per il tempo di sospensione delle operazioni commerciali a causa di sciopero delle maestranze portuali e sempreche' la nave si sia trovata nella impossibilita' di condurle a termine prima della scadenza della tassa;
  • 4)per il periodo di iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato della nave requisita per esigenze della Marina militare limitatamente alla tassa in abbonamento annuale;
  • 5)per il tempo di inoperosita' commerciale della nave, intercorrente tra la data di arrivo in porto o in rada e la data, in cui la nave stessa sia stata posta in condizione di iniziare le operazioni di commercio.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art10 · fonte del testo