Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 10 — Proroga della validità della tassa di ancoraggio
Il periodo di validita' della tassa di ancoraggio e' prorogato:
- 1)per il tempo trascorso dalla nave in mi porto dello Stato in quarantena di osservazione o di rigore;
- 2)per il tempo di sospensione, per causa di forza maggiore, accertata dalle autorita' marittime, dei lavori di riparazione nei bacini di carenaggio o sugli scali di alaggio nei quali trovasi la nave;
- 3)per il tempo di sospensione delle operazioni commerciali a causa di sciopero delle maestranze portuali e sempreche' la nave si sia trovata nella impossibilita' di condurle a termine prima della scadenza della tassa;
- 4)per il periodo di iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato della nave requisita per esigenze della Marina militare limitatamente alla tassa in abbonamento annuale;
- 5)per il tempo di inoperosita' commerciale della nave, intercorrente tra la data di arrivo in porto o in rada e la data, in cui la nave stessa sia stata posta in condizione di iniziare le operazioni di commercio.
Testo vigente dal 23 febbraio 1963
