Art. 19 — Scadenza della soprattesa di ancoraggio
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 maggio 2009, n. 107.
Abrogato dal 20 agosto 2009
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 maggio 2009, n. 107.
Abrogato dal 20 agosto 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009. 15 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La sopratassa di ancoraggio non puo' avere scadenza posteriore a quella della tassa di ancoraggio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art19 · fonte del testo