Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 19 — Scadenza della soprattesa di ancoraggio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009. Leggi il testo vigente →
La sopratassa di ancoraggio non puo' avere scadenza posteriore a quella della tassa di ancoraggio.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009
