capo II — SOPRATASSA DI ANCORAGGIO PER LE MERCI IN COPERTA
- Art. 17 — Navi soggette al pagamento della soprattassa di ancoraggio per le merci collocate in coperta e relativi limiti e condizioni
- Art. 18 — Decorrenza della soprattassa di ancoraggio
- Art. 19 — Scadenza della soprattesa di ancoraggio
- Art. 20 — Navi esenti del pagamento della sopratassa di ancoraggio
- Art. 21 — Esecuzione dal pagamento della soprattassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti
- Art. 22 — Estensione alla soprattassa d'ancoraggio delle norme relative alla tassa d'ancoraggio