Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 20 — Navi esenti del pagamento della sopratassa di ancoraggio

Sono esenti dal pagamento della soprattassa d'ancoraggio le navi che trasportano le merci di cui alle sottoindicate categorie ed hanno nelle stive uno spazio vuoto corrispondente al volume delle merci collocate in coperta:

  • a)le materie pericolose, in quei casi in cui, in base utile, norme sull'imbarco trasporto in mare e sbarco di dette materie, e' fatto divieto di imbarcate sotto coperta;
  • b)le merci facilmente deperibili;
  • c)le merci voluminose le quali per le loro dimensioni non possono essere introdotte nelle stive;
  • d)le merci emananti cattivi odori;
  • e)gli animali vivi.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art20 · fonte su Normattiva