Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 28 — Frazioni di tonnellata

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Per l'applicazione delle tasse di cui al precedente articolo 27 ed ai susseguenti articoli 33, 34 e 35, le frazioni di tonnellata, superiori al quintale sono considerate come tonnellata intera; di quelle inferiori non si tiene conto.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art28 · fonte del testo