Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 28 — Frazioni di tonnellata
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009. Leggi il testo vigente →
Per l'applicazione delle tasse di cui al precedente articolo 27 ed ai susseguenti articoli 33, 34 e 35, le frazioni di tonnellata, superiori al quintale sono considerate come tonnellata intera; di quelle inferiori non si tiene conto.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009
