Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 3 — Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio

Le tasse di ancoraggio si pagano sul tonnellaggio netto di registro. Le frazioni di tonnellata di stazza netta maggiori di 50 centesimi sono calcolate per una tonnellata intera; delle frazioni interiori non si tiene conto.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art3 · fonte su Normattiva