Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 3 — Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio
Le tasse di ancoraggio si pagano sul tonnellaggio netto di registro. Le frazioni di tonnellata di stazza netta maggiori di 50 centesimi sono calcolate per una tonnellata intera; delle frazioni interiori non si tiene conto.
Testo vigente dal 23 febbraio 1963
