Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 4 — Navi estere non equiparate alle nazionali

Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'articolo 1. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono soggette al pagamento del doppio del relativo diritto. Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art4 · fonte su Normattiva