Art. 4 — Navi estere non equiparate alle nazionali
Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'articolo 1. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono soggette al pagamento del doppio del relativo diritto. Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento.
Testo vigente dal 23 febbraio 1963
