Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 32 — Esenzioni del pagamento della tassa sui passeggeri

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Sono esenti dal pagamento della tassa di imbarco e sbarco di cui all'articolo 30:

  • a)i bambini per i quali, secondo le norme per i viaggi marittimi, non e' richiesto il pagamento di almeno mezzo biglietto;
  • b)i marittimi di bassa forza e i componenti le rispettive famiglie che rientrano dall'estero per compiuta campagna di pesca su navi nazionali nonche' le persone che fossero imbarcate su richiesta consolare sempre quando in detti casi il viaggio sia effettuato con biglietto gratuito;
  • c)i passeggeri indigenti che le compagnie di navigazione siano tenute a trasportare gratuitamente per obblighi imposti da autorita' nazionali o straniere, i profughi, gli estradati, i naufraghi, i passeggeri respinti dai porti di di destinazione quando pero' non siano tenuti al pagamento del biglietto di ritorno;
  • d)i passeggeri diretti o provenienti da altro porto nazionale;
  • e)i passeggeri che scendano o rientrino a bordo durante le soste della nave nel porto;
  • f)i passeggeri indicati nell'articolo 5;
  • g)il personale dei cantieri o delle officine navali imbarcato per il controllo, degli apparecchi tecnici di bordo;
  • h)il personale diplomatico e consolare che esercita le proprie funzioni in Italia e presso lo Stato della Citta' del Vaticano e le rispettive famiglie sotto condizione di reciprocita', nei confronti del corrispondente personale italiano e rispettive famiglie, i Nunzi Apostolici ed il personale delle nunziature;
  • i)i funzionari di cittadinanza non italiana di Organizzazioni internazionali e le rispettive famiglie ai quali in base a convenzioni internazionali, siano riconosciuti privilegi diplomatici;
  • l)le comunita' di lavoro e quelle che prendano parte a manifestazioni, ricorrenze ed avvenimenti riconosciuti di notevole importanza, dal Ministero per il tesoro, di concerto col Ministro per la marina mercantile.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 1 gennaio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art32 · fonte del testo