Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 45 — Esenzione dai pagamento della tassa

Sono esenti dall'applicazione della tassa di cui all'articolo 44 gli automezzi che trasportano i pacchi postali, le provviste di bordo, il bagaglio dei passeggeri e del personale di bordo in arrivo ed in partenza, i materiali di riparazione delle navi, quelli per le opere portuali ed in genere gli automezzi che trasportino merci che non formino oggetto di operazioni di imbarco e sbarco.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art45 · fonte su Normattiva