Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 33 — Tassa sulle merci nei porti di Genova, Venezia e Napoli

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Sulle merci, sbarcate, imbarcate e in transito nei porti di Genova, Venezia e Napoli si applica una tassa, per ogni tonnellata metrica nelle misure:

  • A)Merci sbarcate: lire 7,50, quando trattasi di fosfati e assimilati, e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 15, quando trattasi di cereali, sabbia, ghiaia, e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino o quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cementi ed agglomerati cementizi, piastrelle e pietre da pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione; lire 25, quando trattasi di carbone e olii minerali alla rinfusa; lire 70, quando trattasi di articoli da abbigliamento, cacao, caffe', colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacita', paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the' e trementina; lire 35 quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate.
  • B)Merci imbarcate: lire 7,50, quando trattasi di fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 10, quando trattasi di sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cementi ed agglomerati cementezi, piastrelle e pietre da pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione; lire 35, quando trattasi di articoli di abbigliamento, cacao caffe', colofonia, e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacita' paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the' e trementina; lire 15, quando trattasi di cereali o di merci diverse a quel le sopra indicate.
  • C)Merci in transito provenienti e dirette all'estero: lire 7,50, quando trattasi di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 15, quando trattasi di cereali, carbone ed olii minerali alla rinfusa; lire 30 quando trattasi di merci diverse da, quelle sopra indicate ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1974, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N. 117)).

Testo in vigore dal 5 maggio 1974 al 20 agosto 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art33 · fonte su Normattiva