Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 47 — Devoluzione del provento di alcune tasse al Provveditorato al porto di Venezia

Il provento della tassa superiore di ancoraggio di cui articoli 23 e seguenti nel porto di Venezia, e' devoluto al locale Provveditorato al porto. Il provento della tassa sulle merci di cui all'articolo 23 riscosso nel suddetto torto e' devoluto come segue:

  • a)per dure terzi al Comune, e al Provveditorato al porto per quello riscosso rispettivamente nel porto industriale di Marghera e nel porto marittimo e un terzo allo Stato fino al 31 dicembre 1962;
  • b)per meta' al Comune e per meta' al Provveditorato al porto per il provento complessivo dal 1 gennaio 1963 fino al 31 dicembre 1984. 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153

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Il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e' devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia".

Testo vigente dal 14 maggio 1988

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art47 · fonte su Normattiva