Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 46 — Devoluzione al Consorzio del porto di Genova del provento delle varie tasse applicato in quel porto

La meta' del provento della tassa supplementare di ancoraggio di cui agli articoli 23 e seguenti e l'intero provento della tassa sui passeggeri, sulle merci e sui carri ferroviari, di cui agli articoli 30, 33 e 43 riscossi nel porto di Genova, sono versati in Tesoreria e devoluti al Consorzio autonomo del porto, ai netto delle annualita' da questo dovute allo Stato, per essere destinati esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto; l'altra meta' del provento della tassa supplementare di ancoraggio ed il provento della tassa sugli automezzi di cui all'articolo 44, sono invece versati al Consorzio suddetto o all'Ufficio incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di cassa. Le spese inerenti alla riscossione delle tasse di cui agli articoli citati nel comma precedente sono a carico del Consorzio.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art46 · fonte su Normattiva