Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 47 — Devoluzione del provento di alcune tasse al Provveditorato al porto di Venezia

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Il provento della tassa superiore di ancoraggio di cui articoli 23 e seguenti nel porto di Venezia, e' devoluto al locale Provveditorato al porto. Il provento della tassa sulle merci di cui all'articolo 23 riscosso nel suddetto torto e' devoluto come segue:

  • a)per dure terzi al Comune, e al Provveditorato al porto per quello riscosso rispettivamente nel porto industriale di Marghera e nel porto marittimo e un terzo allo Stato fino al 31 dicembre 1962;
  • b)per meta' al Comune e per meta' al Provveditorato al porto per il provento complessivo dal 1 gennaio 1963 fino al 31 dicembre 1984.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 14 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art47 · fonte su Normattiva