Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 22 — Estensione alla soprattassa d'ancoraggio delle norme relative alla tassa d'ancoraggio

Le norme relative alla tassa di ancoraggio si applicano alla sopratassa di ancoraggio in quanto non siano contrarie i incompatibili con le norme di questo capo.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art22 · fonte del testo