Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 21 — Esecuzione dal pagamento della soprattassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti

Sono esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio le navi che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art21 · fonte su Normattiva