Art. 21 — Esecuzione dal pagamento della soprattassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti
Sono esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio le navi che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.
Testo vigente dal 23 febbraio 1963
