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Le indennita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse in sostituzione delle indennita' di specializzazione e di mestiere, dei soprassoldi speciali per incarichi e dei soprassoldi di categoria e specialita' dovuti in base alle vigenti disposizioni. Per i personali indicati negli stessi articoli le indennita' e i soprassoldi speciali anzidetti sono soppressi. Nei confronti del personale della Marina indicato nei precedenti articoli 1 e 2, che abbia diritto agli assegni giornalieri di cui alle tabelle B e C allegate al regolamento sugli assegni d'imbarco, approvato col regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, le misure delle indennita' previste dagli articoli stessi sono diminuite delle seguenti percentuali dei predetti assegni giornalieri: 10 per cento per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe; 20 per cento per i secondi capi; 30 per cento per i sergenti, sottocapi e comuni di 1ª classe; 40 per cento per i comuni di 2ª classe. Allo stesso personale della Marina non spettano, inoltre, gli assegni di cui alla tabella D allegata ai suddetto regolamento.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1952 al 1 luglio 1970
