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Le indennita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse in sostituzione delle indennita' di specializzazione e di mestiere, dei soprassoldi speciali per incarichi e dei soprassoldi di categoria e specialita' dovuti in base alle vigenti disposizioni. Per i personali indicati negli stessi articoli le indennita' e i soprassoldi speciali anzidetti sono soppressi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1970, N. 365)). Allo stesso personale della Marina non spettano, inoltre, gli assegni di cui alla tabella D allegata ai suddetto regolamento.
Testo in vigore dal 1 luglio 1970 al 9 ottobre 2010
