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I cittadini italiani residenti nelle zone di Trieste e Gorizia e quelli che fecero parte della Divisione partigiana "Pasubio" gia' operante nel Veneto; i volontari italiani che, dopo l'8 settembre 1943, combatterono all'estero nelle formazioni partigiane italiane e straniere; coloro che possono comprovare di essere stati detenuti, per attivita' partigiana, per almeno tre mesi durante il periodo dall'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945, in territorio metropolitano od all'estero; i mutilati, gli invalidi e le famiglie dei caduti o dei dispersi per cause dipendenti dalla lotta di liberazione in Italia o all'estero, possono - entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - presentare domanda di riconoscimento delle qualifiche di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, alla commissione di cui al successivo articolo 4, presso il Ministero della difesa in Roma. Le domande saranno esaminate in base alle norme ed ai requisiti contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Testo in vigore dal 10 aprile 1968 al 19 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;341~art1 · fonte su Normattiva