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Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondita' di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sara' effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale. Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.

Testo in vigore dal 3 agosto 1967 al 20 dicembre 1994

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